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Il lavoro domestico

di Nina Catizone

Lettura di una rivista professionale

Il lavoro domestico esclude sempre le responsabilità del datore di lavoro per infortuni subiti dal lavoratore come previsto dall’art. 3, co. 1 del d.lgs.n. 81/2008, TUSL, (Testo Unico Sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro).

Il lavoro domestico esercitato dalle Colf e Badanti riveste sempre maggiore importanza nel campo della tutela della Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro. Nonostante il Testo Unico estenda la valenza di applicazione a tutti i lavoratori sono proprio i lavoratori domestici che secondo quanto previsto dal co.4 dello stesso art. 3, non sono soggetti alla prescrizione.

La Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 24901 del 7 luglio ha condannato un Committente di un Lavoratore infortunato che nell’esercizio della Sua attività lavorativa come badante svolgeva mansioni di giardinaggio. In definitiva svolgeva mansioni di badante considerate al nero anche se svolte nell’ambito delle attività della famiglia.

La Suprema Corte ha intravisto condotte omissive #lavoro #salute delle doverose misure di prevenzione in quanto avrebbero dovuto far capo ad altra attività disciplinata da specifico rapporto di lavoro.

Ciò che rileva è il concreto esercizio dei poteri di datore di lavoro da parte degli imputati nei confronti dell’infortunato, considerato operaio tuttofare, da cui derivava l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (ex artt. 2087).

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