L’art. 1, comma 140 introduce nell’art. 1, comma286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 un espresso rinvio alla disciplina vigente in tema di pensione anticipata flessibile, stabilendo che il lavoratore che abbia maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione “quota 103” può rinunciare all’accredito contributivo della quota della contribuzione di previdenza posta a proprio carico.
Il requisito contributivo può essere raggiunto considerando la contribuzione obbligatoria
i) versata a qualsiasi titolo
ii) accreditata, «fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico» (Inps, circolare 10 marzo 2023, n.27).
L’importo corrispondente alla suddetta quota di contribuzione è corrisposto al lavoratore e costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Mai come adesso la sicurezza nel mondo dei trasporti è al centro dell’attenzione. Nelle cronache dei quotidiani di questi giorni, così come nei resoconti giurisprudenziali. Non…
Tutti i cultori della sicurezza nei cantieri lo danno per morto. E invece la Cassazione ne parla come di un vivo. Vediamo un caso emblematico. In un cantiere sito su una strada…
Basta leggere con l’indispensabile continuità le pronunce giorno per giorno depositate dalla Cassazione Penale per rendersi conto di quanto nei procedimenti relativi a infortuni…